Info varie
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL MASSIMO PRELIEVO CONTRATUALE
(Documento redatto ai sensi del Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale art.5.2.1)
POTENZIALITA’ MASSIMA RICHIESTA | MASSIMO PRELIEVO ORARIO CONTRATTUALE |
X [kW] | X [kW] x 0,86 [(Mcal/h)/(kW)/8,5 [Mcal/Stmc] = Z Stmc/h |
Y [Mcal/h] | Y [Mcal/h]/8,5 [Mcal/Stmc] = Z Stmc/h |
Eventuale rideterminazione di dati funzionali all’allocazione
In accordo a quanto previsto all’articolo 20.2 della deliberazione n. 138/04 e dal Codice di rete tipo, Edma Reti Gas informa che qualora entri in possesso di nuovi dati relativi prelievi afferenti a mesi precedenti a quello oggetto della comunicazione di cui all’articolo 19 della deliberazione n. 138/04, attribuirà convenzionalmente i relativi volumi ai mesi contenuti nella finestra temporale al cui interno l’impresa di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto, in maniera proporzionale ai valori dei profili di prelievo standard relativi alla suddetta finestra temporale, comunicandoli all’impresa di trasporto entro i termini previsti all’articolo 29.1 della deliberazione n. 138/04.
Modalità di ripartizione dei consumi tra due anni termici
In accordo a quanto previsto del Codice di rete tipo, relativamente all’applicazione di un determinato meccanismo di ripartizione dei consumi tra due anni termici per un punto di riconsegna per il quale non sia disponibile una lettura effettiva o una autolettura del 30 settembre, si riporta qui di seguito la modalità adottata da Edma Reti Gas. Al fine di determinare per ogni singolo punto di riconsegna il consumo e il progressivo di fatturazione definitivi relativi a un anno termico concluso, occorre avere la disponibilità di una lettura con data uguale o successiva alla fine dell’anno termico in oggetto. In tutti i casi in cui per un punto di riconsegna tale dato di lettura sia stato rilevato successivamente al 30 settembre dell’anno termico in oggetto, i consumi intercorrenti tra tale lettura e la precedente (ricadente nell’anno termico concluso) verranno ripartiti uniformemente nel periodo (metodica “pro quota die”), ex provvedimento Cip n. 24/88, determinando in tal modo i quantitativi di gas da fatturare (o conguagliare, se già fatturati in acconto) rispettivamente con le tariffe dell’anno termico concluso e con le tariffe del nuovo anno termico; il progressivo di fatturazione per l’anno termico concluso sarà da intendersi determinato in maniera definitiva.